Ilgiudice di pace è già un conciliatore ex le ge.
Non c'è improcedibilità se non viene esperita la mediazione obbligatoria
Non sussiste l'obbligo di esperire la
mediazione obbligatoria per le cause
dinanzi al Giudice di Pace. E' quanto afferma in un'ordinanza il Giudice di Pace di Civitanova Marche (Avv. Giuseppe Fedeli) in cui ha affronta la questione (sollevata da parte convenuta)
dell'improcedibilità di cui all'art. 5, 1° co., D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il Giudice di Pace osserva innanzitutto che la normativa sulla mediazione non appare contenere alcun richiamo al processo dinanzi al Giudice di Pace. Ma la questione si fonda
sull'interpretazione dell'art. 320 c.p.c. che, come fa notare il Giudice Fedeli, prevede già un obbligo per il Giudice di esperire dinanzi a sè il tentativo di conciliazione. Insomma il
Giudice di Pace è già un conciliatore ex lege.
Visto che l'art. 320 non è stato abrogato ne' modificato dal D.Lgs.n.28/10, l'applicazione dell'istituto della mediazione, per le materie del Giudice di Pace, costituirebbe una
inutile duplicazione delle competenze dell' Ufficio. Inoltre, lo stesso art.322 cpc prevede che: "L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche
verbalmente al Giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo."
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
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